Statuto

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
INTERDIOCESANO

“Ss. Apostoli Pietro e Paolo”
Area Casertana


S T A T U T O


TITOLO I

NATURA E FINALITÀ

Art. 1 – Nome e natura

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “SS. Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana (in seguito nominato ISSR) è un Istituto Interdiocesano promosso dalle Diocesi di Aversa, Capua e Caserta, con la partecipazione delle diocesi di Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca e Teano-Calvi. È un’istituzione accademica ecclesiastica eretta dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione (in seguito nominato DCE) – già Congregazione per l’Educazione Cattolica – ai sensi del can. 821 del Codice di Diritto Canonico. È collegato alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (in seguito nominata PFTIM). L’ISSR è sostenuto dal punto di vista economico e di personale docente e non docente da tutte le Chiese particolari afferenti, nella misura esplicitamente concordata e indicata nel Regolamento del medesimo Istituto.

Art. 2 – Sede dell’Istituto

L’ISSR Interdiocesano “SS. Apostoli Pietro e Paolo” – Area Casertana ha sede in Capua: via Conte Landone 1, 81043 Capua (CE).

Art. 3 – Finalità

§1. L’ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed essenziale la formazione alle scienze religiose di operatori qualificati della vita ecclesiale e pastorale, con particolare attenzione al versante dell’evangelizzazione, dell’inculturazione della fede, dell’insegnamento della religione cattolica, dell’animazione cristiana della società, nell’ambito della missione propria della Chiesa.

§2. L’ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della formazione, svolta nella convinta adesione alla Tradizione e al Magistero della Chiesa. Tali finalità saranno perseguite attraverso accurati corsi, seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività volte all’approfondimento dei contenuti della dottrina cattolica, delle discipline filosofico- teologiche e delle conoscenze concernenti l’uomo nella molteplicità dei suoi aspetti.

Art. 4 – Normativa di riferimento

L’ISSR è retto dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose del DCE del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.

 

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

 Art. 5 – Comunità accademica e Governo dell’ISSR

§1. Tutte le persone che a titolo diverso partecipano alla vita dell’Istituto sono, ciascuno secondo la propria condizione e funzione, corresponsabili del bene dell’intera comunità accademica e contribuiscono al raggiungimento delle sue finalità.

§2. L’ISSR è governato da autorità comuni con la PFTIM, cui esso è collegato, e da autorità proprie del medesimo Istituto:

  1. autorità comuni con la Facoltà sono: il Gran Cancelliere, il Preside ed il Consiglio di Facoltà.
  2. autorità proprie dell’Istituto sono: la Commissione episcopale per l’ISSR; il Moderatore, il Direttore, il Vice-Direttore, se nominato, ed il Consiglio d’Istituto.

Art. 6 – Il Gran Cancelliere

Al Gran Cancelliere spetta:

  1. promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
  2. richiedere al DCE l’erezione canonica di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l’approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza;
  3. informare il DCE circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’ISSR.
  4. nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore[1].

Art. 7 – Il Preside

Al Preside della Facoltà teologica spetta:

  1. convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della Facoltà per questioni riguardanti l’ISSR;
  2. partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio di Istituto dell’ISSR;
  3. regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni;
  4. presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di laurea;
  5. presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni, e ogni cinque anni una relazione scritta sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata dal Direttore, per riceverne l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà al DCE.
  6. firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR[2].

Art. 8 – Il Consiglio di Facoltà

Al Consiglio di Facoltà spetta:

  1. esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell’ISSR;
  2. esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei Docenti stabili dell’ISSR in occasione della loro cooptazione e della loro promozione;
  3. esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull’andamento dell’ISSR;
  4. verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’ISSR, in particolare della biblioteca;
  5. approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata del Direttore;
  6. dare il parere per la nomina del Direttore dell’ISSR;
  7. proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell’ISSR qualora esso risultasse inadempiente, da trasmettere al DCE[3].

Art. 9 – Commissione episcopale per l’ISSR

I Vescovi (o equiparati) delle Chiese particolari che promuovono l’ISSR formano la Commissione episcopale per l’ISSR con lo scopo di verificare l’andamento dell’ISSR, offrire linee di indirizzo e vigilare sull’andamento didattico, della ricerca e amministrativo dell’ISSR, di concerto con il Moderatore dell’ISSR in carica e con il Direttore. La Commissione si riunisce una volta all’anno. Alle riunioni partecipa il Direttore pro tempore dell’ISSR. La Commissione elegge un suo rappresentante, senza diritto di voto, al Consiglio d’Istituto.

Art. 10 – Il Moderatore

§1. Il Moderatore ha la responsabilità dell’Istituto, ne promuove lo sviluppo e ne garantisce la comunione con le Chiese locali e con la Chiesa universale.

§2. Viene individuato secondo quanto previsto nel Regolamento.

§3. A lui compete:

  1. procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
  2. nominare i docenti stabili – acquisito il parere favorevole della PFTIM – e gli altri docenti dell’ISSR, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline;
  3. nominare il vice-Direttore, sentito il parere del Direttore;
  4. revocare la missio canonica o la venia docendi, nei casi previsti;
  5. dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
  6. sorvegliare l’andamento dottrinale e disciplinare dell’ISSR, confrontandosi con la Commissione episcopale e riferendone al Gran Cancelliere;
  7. significare alla Facoltà le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
  8. nominare l’Economo, il Segretario e il Bibliotecario dell’ISSR, sentito il parere del Direttore;
  9. approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell’ISSR;
  10. firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Preside della Facoltà di Teologia e con il Direttore dell’ISSR;
  11. provvedere alla ricerca e alla qualificazione scientifica del corpo docente;
  12. esaminare di concerto col Direttore le richieste e i ricorsi dei docenti e degli

Art. 11 – Il Direttore

§1. Il Direttore dell’ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.

§2. In vista della sua nomina, il Consiglio d’Istituto elegge con votazioni distinte a maggioranza dei due terzi per le prime tre votazioni e assoluta dalla quarta, una terna di docenti stabili per la nomina del Direttore.

§3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

§4. Al Direttore compete:

  1. rappresentare l’ISSR davanti alle Autorità civili, alla Commissione episcopale, al Moderatore, alle Autorità della Facoltà;
  2. dirigere e coordinare l’attività dell’ISSR, particolarmente sotto l’aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
  3. convocare e presiedere le varie sessioni dei Consiglio d’Istituto, del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Biblioteca, delle Commissioni di Studio e di lavoro costituite dal Consiglio d’Istituto;
  4. presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
  5. presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell’Economo, del Segretario e del Bibliotecario;
  6. fornire le informazioni annuali al Preside e redigere la relazione triennale sulla vita e l’attività dell’ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà;
  7. firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Preside della Facoltà e con il Moderatore;
  8. esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d’istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà.
  9. nominare i controrelatori delle dissertazioni scritte conclusive degli studi, e le commissioni per gli esami di laurea;
  10. promuovere il collegamento dell’Istituto con le altre istituzioni culturali universitarie, civili ed ecclesiastiche,

Art. 12 – Il Vice-Direttore

§1. Il Moderatore, sentito il parere del Direttore, può nominare un Vice-Direttore da scegliere tra i docenti dell’Istituto. Il Vice-Direttore, se nominato, affianca il Direttore e lo sostituisce nell’ordinaria amministrazione, quando questi fosse temporaneamente assente o impedito. In caso di sede vacante, il Vice-Direttore, è tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio d’Istituto per la designazione del Direttore.

§2. Il Vice-Direttore, se nominato, dura in carica per tre anni, e decade al termine del mandato del Direttore che l’ha proposto.

Art. 13 – Il Consiglio d’Istituto

§1. Il Consiglio d’Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell’ISSR.

§2. Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore, dal vice-Direttore, da tutti i Docenti stabili e da due rappresentanti dei docenti non stabili eletti ogni anno dai loro colleghi, dal Preside della Facoltà o da un suo Delegato, dal Moderatore o da un suo Delegato, da due studenti ordinari eletti dall’assemblea degli studenti ogni due anni, e dal Segretario con compiti di attuario. Quando durante il mandato un componente eletto venisse a mancare, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

§3. Partecipa alle riunioni del Consiglio d’Istituto, senza diritto di voto attivo e passivo, un delegato della commissione episcopale dell’ISSR.

§4. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri Consiglio stesso. Le sedute hanno valore legale quando sono presenti almeno due terzi dei membri legittimamente convocati. In ogni seduta il Consiglio agisce e decide collegialmente, nell’ambito delle sue competenze, con voto deliberativo. Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza relativa dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

§5. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, eccettuato il caso della elezione della terna per la nomina del Direttore, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

§6. Spetta al Consiglio d’Istituto:

  1. regolare nelle sue linee generali l’attività accademica, tenendo conto degli orientamenti della Facoltà e delle proposte del Collegio plenario dei docenti e dell’Assemblea degli studenti;
  2. stabilire il piano di studi e il Regolamento dell’ISSR da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
  3. designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
  4. proporre al Moderatore le nomine dei Docenti;
  5. prendere parte, nelle modalità previste dall’Istruzione sugli ISSR del 28 giugno 2008 e dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili dell’ISSR del 29 luglio 2014, alla procedura per la nomina dei docenti stabili dell’ISSR;
  6. approvare la relazione triennale sulla vita e sull’attività dell’ISSR preparata dal Direttore;
  7. trattare gli eventuali casi di sospensione o allontanamento di un docente, nonché determinare i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, colpevoli di gravi infrazioni;
  8. designare i propri rappresentanti al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Biblioteca;
  9. costituire la Commissione di qualificazione interna e riconoscimento, e altre Commissioni di lavoro e di studio;
  10. approvare il Regolamento degli studenti e gli altri Regolamenti interni;
  11. nominare il Direttore della Rivista dell’ISSR, e approvare il suo
 

TITOLO III

DOCENTI

Art. 14 – I Docenti

§1. Il Corpo accademico è composto da Docenti stabili (Ordinari e Straordinari), non stabili (Incaricati e Invitati), e Assistenti assunti in aiuto dei Docenti stabili e degli Studenti.

§2. Tutti i membri del corpo docente della Facoltà, in modo particolare quelli stabili, costituiscono una comunità di ricerca, di studio e di diffusione del sapere teologico, sono corresponsabili della vita dell’ISSR e devono distinguersi per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita cristiana ed ecclesiale, impegno alla ricerca scientifica e capacità didattica[4].

§3. Tutti i Docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per l’idoneità scientifico- pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell’ISSR. L’insegnamento deve essere improntato all’adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica[5].

§4. Coloro che insegnano nell’ISSR devono ricevere la missio canonica o la venia docendi da parte del Moderatore.

§5. I Docenti guidano gli Studenti nel loro studio personale, soprattutto nei seminari, nelle esercitazioni e nell’elaborazione delle dissertazioni conclusive dei vari cicli di studio.

§6. Il numero dei componenti del Corpo docente deve essere tale da garantire il normale svolgimento dell’attività accademica, e commisurato alle cattedre delle discipline e al numero degli Studenti[6].

 Art. 15 – Diritti e doveri dei Docenti

§1. A tutti i membri del Corpo docente è riconosciuta una giusta libertà di ricercare, pensare e manifestare con umiltà e coraggio la propria opinione nel campo in cui sono competenti.

§2. Ai Docenti che insegnano materie concernenti la fede e la morale è richiesto che tale compito venga svolto in piena comunione col Magistero autentico ella Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.

§3. Al fine di armonizzare le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del Popolo di Dio, i Docenti:

a) promuovono fra loro incontri di studio per discutere argomenti teologici e comunicarsi i risultati della propria ricerca ed esperienza didattica;

b) collaborano con i Docenti di altre Facoltà, specialmente su materie simili o collegate;

c) distinguono accuratamente nel loro insegnamento la Parola di Dio e la sua trasmissione viva nella Chiesa dalle teorie o ipotesi formulate da loro stessi e da altri studiosi;

d) si lasciano guidare dal senso della Chiesa in comunione col suo Magistero[7].

Art. 16 – Docenti stabili

§1. I Docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all’insegnamento e all’assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale. I docenti stabili possono essere Ordinari o Straordinari.

§2. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che egli:

  1. si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
  2. per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito del congruo Dottorato;
  3. si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell’ISSR;
  4. dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;
  5. si sia seguita la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente ì docenti stabili degli ISSR della CEI.

§3. Per il passaggio di un docente stabile straordinario a docente stabile ordinario si segue la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI [8].

§4. I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. L’incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca, secondo le disposizioni date dall’autorità competente.

§5. I Docenti stabili devono garantire per almeno tre giorni settimanali una presenza effettiva nell’ISSR. Non siano però onerati da un numero eccessivo di lezioni, da essere impediti nella loro preparazione e nella ricerca scientifica.

§6. I Docenti stabili, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altri incarichi incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento (VG, art. 29). Pertanto, non può essere nominato Docente stabile chi detiene un incarico incompatibile con tale ruolo, né può permanere nel ruolo di stabile chi assuma un tale incarico.

7. I Docenti stabili, secondo le norme stabilite nella Nota applicativa della CEI e nello Statuto della PFTIM, abbiano periodi liberi dall’insegnamento e dalle altre attività accademiche, da dedicare alla ricerca e alle pubblicazioni a beneficio della PFTIM e dell’ISSR. In questi periodi essi conservano la cattedra e altri incarichi accademici compatibili con il lavoro personale, con i relativi diritti[9].

§8. I Docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.

Art. 17 – Docenti non stabili

§1. I Docenti non stabili si dividono in Docenti Incaricati, Invitati, Assistenti. Essi devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all’insegnamento.

§2. I Docenti incaricati, invitati e assistenti sono nominati dal Moderatore dell’ISSR su proposta del Consiglio di Istituto, dopo aver ricevuto la missio canonica. I docenti del clero diocesano, i religiosi e i loro equiparati per insegnare nell’Istituto e per rimanervi devono avere il consenso del proprio Ordinario o Superiore.

§3. Ad un Docente non stabile non può venire affidato l’insegnamento di più di tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

§4. Per il passaggio di un docente non stabile a docente stabile Straordinario si segue la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI.

§5. I docenti Assistenti sono nominati dal Moderatore, su proposta del Consiglio d’Istituto dopo aver ricevuto il consenso del proprio Ordinario e la relativa missio canonica. Compete al Docente Assistente collaborare con il Docente stabile di riferimento nell’insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, nella guida delle dissertazioni. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

Art. 18 – Collegio plenario dei Docenti

§1. I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell’ISSR, compongono il Collegio plenario dei Docenti. Gli incontri del Collegio plenario dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell’ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell’ISSR, ad una conoscenza reciproca dei Docenti.

§2. Il Collegio plenario dei Docenti elegge ogni anno a maggioranza relativa i propri rappresentanti – che possono essere riconfermati – in seno al Consiglio di Istituto ed agli altri Consigli previsti dal presente Statuto.

§3. Il Collegio plenario dei Docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno due volte l’anno.

Art. 19 – Durata delle funzioni accademiche

§1. L’incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai Docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti. I Docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d’Istituto.

§2. I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi fino all’età di settantacinque anni[10].

Art. 20 – Procedure di sospensione e/o privazione dall’attività accademica

§1. I docenti dell’Istituto risultano sospesi da ogni attività e funzione, o privati dall’ufficio, nei seguenti casi:

  1. per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta;
  2. per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, compreso il caso del plagio;
  3. per revoca da parte del Moderatore della missio canonica e dell’autorizzazione ad insegnare e, per i membri del clero diocesano, religiosi e loro equiparati, per ritiro del consenso scritto del proprio Ordinario

§2. La sospensione o la privazione dell’ufficio può essere attivata dal Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall’art. 24, §§ 1-3 delle Norme applicative della Costituzione Veritatis Gaudium[11].

 

TITOLO IV

STUDENTI

Art. 21 – Gli studenti

L’ISSR è aperto a tutti i fedeli – laici e religiosi – che, forniti di regolare titolo di studio, idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Esso deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che non deve essere inferiore a 75 per il percorso quinquennale.

Art. 22 – Vari ordini di studenti

§1. Gli Studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell’ISSR circa l’ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell’ISSR. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell’ISSR nei modi determinati dal Regolamento.

Art. 23 – Gli studenti ordinari

§1. Gli Studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell’ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.

§2. Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l’accesso all’Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio magistrale è necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze religiose. A discrezione del Direttore potrà essere richiesta allo Studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento del rispettivo esame.

§3. Gli studenti iscritti come ordinari presso l’ISSR possono contemporaneamente iscriversi ad altre Università statali o private o ad altri istituti accademici ecclesiastici.

Art. 24 – Gli studenti straordinari

§1. Gli Studenti straordinari sono quelli che mancano del titolo prescritto per l’iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami.

§2. Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l’iscrizione. Gli Studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell’esame, l’attestazione del voto conseguito.

§3. Il curriculum di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall’articolo 23, § 2.

Art. 25 – Gli studenti uditori o ospiti

§1. Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

§2. Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto Superiore di Scienze Religiose o in altre istituzioni accademiche.

§3. Gli studenti uditori o ospiti che in possesso del titolo prescritto chiedono di iscriversi come ordinari o straordinari possono ottenere la convalida dei corsi già frequentati e degli eventuali esami sostenuti.

Art. 26 – Gli studenti fuori corso

Gli Studenti che avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell’anno accademico successivo, vanno fuori corso. La durata dell’iscrizione come fuori corso, la decadenza dagli studi, l’eventuale reiscrizione ai corsi sono determinati dal Regolamento.

Art. 27 – Frequenza delle lezioni

Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 28 – Partecipazione degli studenti alla vita dell’Istituto

§1. Gli studenti partecipano attivamente alla vita dell’Istituto e possono associarsi per promuovere il dialogo con le Autorità e i docenti dell’Istituto, secondo le modalità previste dal presente Statuto e da un Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto.

§2. L’assemblea degli studenti, composta da tutti gli studenti ordinari e straordinari, regolarmente iscritti all’Istituto, si riunisce almeno una volta all’anno per offrire indicazioni circa la vita e il governo dell’ISSR. All’assemblea partecipa il Direttore personalmente o tramite un suo delegato.

§3. Ogni due anni l’Assemblea degli Studenti elegge a maggioranza relativa tra gli studenti ordinari due rappresentanti al Consiglio d’Istituto. Questi ultimi possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Ogni due anni l’Assemblea degli Studenti elegge a maggioranza relativa tra gli studenti ordinari un rappresentante al Consiglio di Biblioteca e un rappresentante con funzioni di coordinamento per ogni anno di corso. Tutti i rappresentanti possono essere rieletti.

§4. Tutti gli studenti ordinari e straordinari possono essere chiamati a partecipare alle Commissioni costituite dal Consiglio d’Istituto.

Art. 29 – Provvedimenti disciplinari

§1. Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, non escluso il caso di plagio, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, dopo aver consultato il Consiglio d’Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

§2. In caso di plagio, per studenti e docenti, si seguiranno le norme previste dallo Statuto della PFTIM, Appendice II.

 

TITOLO V

 OFFICIALI

 Art. 30 – Gli Officiali

La vita dell’ISSR si avvale di alcuni Officiali: il Segretario, l’Economo, il Bibliotecario, coadiuvati dal Personale ausiliario addetto.

Art. 31 – Il Segretario

§1. Il Segretario è responsabile della segreteria dell’ISSR, ed è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§2. Al Segretario spetta:

  1. eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
  2. ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all’ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
  3. conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
  4. curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi anche mediante registrazione e conservazione digitale dei dati;
  5. preparare e rilasciare attestati ufficiali, autenticati con il timbro dell’Istituto e la propria firma;
  6. compilare l’annuario dell’ISSR, il calendario e l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
  7. aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti;
  8. gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
  9. coordinare il personale ausiliario addetto dell’ISSR;
  10. curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di “prima nota”;
  11. redigere i verbali delle sedute del Consiglio di
  12. predisporre gli atti preparatori per le riunioni collegiali e i lavori di Commissioni;
  13. partecipare al Consiglio d’Istituto con funzioni di attuario, redigendone gli atti;
  14. notificare, a mezzo di stralcio-verbale, le delibere del Consiglio di Istituto alle persone e agli organi interessati alla loro esecuzione;
  15. predisporre i dati sull’attività dell’Istituto, per l’opportuna documentazione, per la relazione annuale e per la relazione triennale;
  16. curare la corrispondenza d’ufficio e il protocollo e l’opera di diffusione per la conoscenza dell’Istituto e delle sue attività.

Art. 32 – L’Economo

§1. L’Economo cura la gestione economica ordinaria dell’ISSR, sotto la sorveglianza di un Consiglio di Amministrazione. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§2. All’Economo spetta:

  1. curare l’ordinaria gestione economica dell’ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
  2. avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;
  3. curare periodicamente la redazione dei registri contabili;
  4. predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio in ottemperanza alle indicazioni del DCE e della CEI;
  5. predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore;
  6. partecipare in qualità di segretario al Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 – Il Bibliotecario

§1. Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell’ISSR, coadiuvato nella gestione da un Consiglio di Biblioteca. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§2. Spetta al Bibliotecario:

  1. assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
  2. custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l’Economo, il Direttore e i docenti;
  3. presiedere all’utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
  4. catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione;
  5. consegnare e ritirare i volumi in prestito a Docenti e Studenti;
  6. presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l’incremento della Biblioteca stessa.

Art. 34 – Personale ausiliario

Gli officiali possono essere coadiuvati da personale ausiliario. Il personale ausiliario è composto da persone che sono impiegate nella vita dell’ISSR, nello svolgimento di incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, con l’assenso del Moderatore e sentito l’Economo.

 

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 35 – Il curriculo degli studi

 L’ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:

  • per il primo ciclo, il grado accademico di “Baccalaureato in Scienze religiose”;
  • per il secondo ciclo, il grado accademico di “Licenza in Scienze religiose”.

Art. 36 – Piano degli studi

§1. In ottemperanza all’Istruzione del DCE, il piano degli studi del triennio prevede gli insegnamenti di Storia della Filosofia; Filosofia sistematica; Sacra Scrittura; Teologia fondamentale; Teologia dogmatica; Teologia morale; Teologia spirituale; Teologia Liturgica; Patrologia e Storia della Chiesa; Diritto Canonico. Il ciclo di studi si conclude con l’esame di grado.

§2. Il piano degli studi del percorso magistrale prevede, oltre alle scienze religiose, anche discipline concernenti le scienze umane e di indirizzo didattico e pastorale, quali: Teologia pastorale e Catechetica, Storia delle religioni e Teologia delle religioni, Psicologia, Sociologia e Filosofia della religione; Psicologia e Sociologia dell’educazione, Didattica generale e Didattica dell’IRC, Teoria della Scuola e Legislazione scolastica. Sono previste anche discipline integrative, complementari, opzionali e seminari. Nel ciclo di Licenza ad indirizzo pedagogico-didattico lo studente è tenuto a sostenere il tirocinio formativo e orientativo alla professione di docente di IRC, per un totale di 12 ECTS, comprensivi di almeno 60 ore di tirocinio diretto e di 40 ore di tirocinio indiretto. Per le indicazioni sul tirocinio si veda la Nota CEI del 23 luglio 2013. Il ciclo di studi si conclude con l’esame di grado.

 

TITOLO VII

GRADI ACCADEMICI

 Art. 37 – Gradi accademici

 I gradi accademici di Baccalaureato in Scienze religiose e Licenza in Scienze religiose sono conferiti dalla Facoltà.

Art. 38 – Baccalaureato in Scienze Religiose

I requisiti per conseguire la Baccalaureato in Scienze religiose sono:

  1. aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
  2. attestare la conoscenza di una lingua straniera;
  3. aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità d’impostazione dell’argomento scelto, e sostenuto l’esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta di almeno tre Docenti.

Art. 39 – Licenza in Scienze Religiose

I requisiti per conseguire la Licenza in Scienze religiose sono:

  1. aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
  2. attestare la conoscenza di due lingue straniere;
  3. aver composto un elaborato scritto, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e sottomesso a discussione davanti al Relatore, a un Correlatore, al Preside o un suo delegato e al Direttore.

TITOLO VIII

 SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

 Art. 40 – La Biblioteca e il Consiglio di Biblioteca

 Per il raggiungimento dei suoi fini, l’ISSR cura l’incremento della propria biblioteca, fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze religiose, nonché in teologia e filosofia, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento “in rete” con la Facoltà. La gestione della biblioteca è sotto la vigilanza del Consiglio di Biblioteca, secondo quanto stabilito nel Regolamento.

Art. 41 – Aule e sussidi informatici

Le aule didattiche devono essere decorose e funzionali, fornite di attrezzature informatiche con collegamenti alla rete, audiovisivi ecc.; ve ne siano alcune particolarmente adatte per i lavori di gruppo e seminari[12].

Art. 42 – Amministrazione dell’ISSR e Consiglio di Amministrazione

L’amministrazione dell’ISSR è autonoma e non dipende dalla PFTIM. Inoltre, la gestione economica dell’ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito nel Regolamento.

Art. 43 – Tasse accademiche e diritto allo studio

§1. Le tasse accademiche ed eventuali altri contributi validi per tutto l’ISSR sono deliberate dal Consiglio di Istituto, secondo tabelle proposte dal Consiglio di Amministrazione.

§2. L’ISSR promuove politiche a sostegno del diritto allo studio degli studenti con particolari agevolazioni e sussidi, compatibili con il proprio bilancio[13].

 Art. 44 – Gli stipendi

Le politiche di indirizzo generale relative al personale dell’ISSR, in particolare alla gestione e alla retribuzione del personale docente, amministrativo e ausiliario sono stabilite dal Consiglio di Istituto, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la retribuzione dei Docenti stabili, impiegati a tempo pieno, segue adeguati criteri previdenziali e retributivi in conformità alle norme contrattuali stabilite dalla legislazione vigente;

b) la retribuzione dei Docenti non stabili, impiegati a tempo parziale, è commisurata al servizio effettivamente reso;

c) il personale amministrativo e ausiliario dell’ISSR ha diritto ad una collocazione funzionale che riconosca e valorizzi le professionalità specifiche, e la loro retribuzione segue specifiche norme contrattuali stabilite dalla legislazione vigente[14].

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 45 – Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere:

  1. deliberate dal Consiglio d’Istituto con la maggioranza dei due terzi;
  2. ratificate dal Moderatore;
  3. sottoposte al parere favorevole del Consiglio di Facoltà della PFTIM;
  4. sottoposte dal Gran Cancelliere al DCE per la debita

Art. 46 – Convenzione con la PFTIM

§1. I rapporti tra l’Istituto e la PFTIM sono regolati da una specifica convenzione della durata di cinque anni rinnovabile.

§2. Il mancato rinnovo della Convenzione da parte della Facoltà comporta la sospensione del riconoscimento ad tempus da parte del DCE e, se il caso, la revoca da parte dello stesso Dicastero.

§3. Entro il 30 dicembre di ogni anno accademico l’Istituto dovrà versare alla Facoltà le tasse accademiche secondo quanto sarà stabilito nella Convenzione.

Art. 47 – Rapporti con Università e Facoltà ecclesiastiche e civili

§1. L’ISSR è aperto e disponibile a interscambi, mutui riconoscimenti, ricerche interdisciplinari, con Università statali e altri Istituti di studi superiori, specie quelli operanti nell’area culturale in cui esso è inserita.

§2. L’ISSR può coordinare reti accademico-culturali, attivando sinergie anche con enti, associazioni e istituzioni culturali di diversi paesi e tradizioni religiose, al fine di studiare problemi rilevanti di natura teologica e interculturale[15].

Art. 48 – Criteri per l’interpretazione dello Statuto

Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguano le indicazioni del Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell’ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare.


 Il presente Statuto è stato approvato all’unanimità e contestualmente ratificato dal Moderatore durante il Consiglio d’Istituto del 7 maggio 2024.

Capua, 7 maggio 2024

     + Pietro Lagnese

 Arcivescovo di Capua e Vescovo di Caserta

  Moderatore ISSR Interdiocesano Area Casertana


[1] Cf Statuto PFTIM, art. 7.

[2] Cf Statuto PFTIM, art. 10.

[3] Cf Statuto PFTIM, art. 9.

[4] Cf Statuto PFTIM, art. 14, §§ 1-2.

[5] Cf Statuto PFTIM, art. 24.

[6] Cf Statuto PFTIM, art. 14, § 3-4.

[7] Cf Statuto PFTIM, art. 17, § 1-3.

[8] Cf anche Statuto PFTIM, art. 16.

[9] Cf Statuto PFTIM, art. 17, §§ 7-9.

[10] Cf anche Statuto PFTIM, art. 18, §§ 1-3.

[11] Cf anche Statuto PFTIM, art. 18, §§ 4-7.

[12] Cf anche Statuto PFTIM, art. 33.

[13] Cf anche Statuto PFTIM, art. 38, §§ 1-2.

[14] Cf anche Statuto PFTIM, art. 39, § 1.

[15] Cf. anche Statuto PFTIM, art. 40, §§ 1-2.